Questi sono i nostri risultati.
E' irrilevante la commissione di estinzione anticipata del mutuo ai fini della verifica dell'osservanza del tasso soglia, quando la stessa è prevista per la sola ipotesi della restituzione anticipata della somma mutuata e non per qualunque forma di risoluzione. (Nicola Lanzolla) (riproduzione riservata)
E' vero che la mora non rientra nell'ambito fisiologico dell'operazione di finanziamento, avendo un carattere eventuale, ma Ë altrettanto vero che la stessa legge n. 108/96 tende ad assicurare una copertura completa, estesa a tutti i costi dell'operazione di credito: dai costi immediati a quelli procrastinati, da quelli ricorrenti a quelli occasionali. Pertanto, per determinare il tasso di interesse usurario non si può non tenere conto di quanto disposto dall'art. 644 co 4 c.p.
Con la sentenza in oggetto, la Cassazione ha ribadito la ìcentralit‡ sistematicaî, in materia di usura, della disciplina prevista dallíart. 644 comma 3 c.p., secondo cui, per la determinazione del tasso di interesse usurario, si deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.